CODICE DIPORTO: LE NOVITA’
Il 15 settembre 2005 è entrato in vigore il nuovo Codice della Nautica da Diporto (D.L. del 18 luglio 2005 – n. 171). Previsto da una specifica legge delega del luglio 2003 e approvato dopo una travagliata gestazione di oltre due anni, questo atteso provvedimento pur non essendo particolarmente innovativo costituisce un primo tentativo di organizzare autonomamente il settore della navigazione da diporto .
Sono molti i cambiamenti in atto che è bene conoscere per approfittare di alcune utili semplificazioni, ma anche per evitare sgradite sorprese e pesanti sanzioni.
Riassumiamo quindi le principali novità introdotte del nuovo Codice.
Motori marini più puliti e silenziosi – Il Codice del Diporto recepisce la direttiva europea 2003/44/CE che ha fissato nuove specifiche sull’emissioni acustiche e sui gas di scarico per i motori delle unità da diporto. Dovranno essere applicate ai nuovi motori diesel e a scoppio, a 4 tempi, dal 1° gennaio 2006, mentre per i motori a 2 tempi le norme scatteranno dal 1 gennaio 2007. Questi limiti riguardano solo la commercializzazione dei nuovi motori, per cui non interessano quelli in uso, che possono continuare a essere adoperati senza problemi. Delle difficoltà, piuttosto, potrebbero nascere per l’importazione delle unità da diporto prive del marchio “CE” da paesi extra europei. Per immatricolare queste barche, infatti, è previsto il rilascio di un attestato di conformità, da parte degli enti tecnici, che tenga conto dei parametri della Direttiva “CE” compresi quelli relativi alle emissioni dei motori. Parametri che ora è difficile e costoso fare verificare.
Rimane in vigore il “vecchio” Codice della navigazione – Chi si aspettava, legittimamente, un Codice del Diporto, completamente autonomo del Codice della Navigazione del 1942 è rimasto deluso. Anche se in maniera più subordinata (hanno prevalenza le leggi, i regolamenti e gli usi che fanno riferimento al diporto) rimane espressa indicazione di far riferimento, in ultima istanza all’illustre ma obsoleto predecessore.
Barche in leasing: iscrizione “ad hoc” – Per le imbarcazioni utilizzate a titolo di locazione finanziaria ( ovvero acquistate con contratti di leasing) è ora prevista un’apposita forma di immatricolazione. Viene effettuata a nome del locatore con una annotazione sul registro tenuto dall’autorità marittima e sulla Licenza di navigazione. Deve essere inoltre espressamente indicato sui documenti il nome dell’utilizzatore e la data di scadenza del contratto di leasing.
Finora, invece, spesso lo scafo era iscritto a nome della società di leasing e il locatore doveva effettuare una “dichiarazione di armatore” per assumerne la responsabilità.
Immatricolazioni dall’estero più agevoli – Per chi è proprietario di una barca da diporto marcata “CE”, che batte bandiera di uno dei paesi dell’Unione Europea, diventa più semplice l’immatricolazione in Italia. E’ sufficiente infatti che presenti all’autorità marittima il certificato di cancellazione dal vecchio registro, dal quale risultino le sue generalità e i dati tecnici della barca.
Non è quindi più necessario presentare anche il certificato di proprietà (contratto d’acquisto). Per le imbarcazioni prive di marchio “CE”, la documentazione tecnica deve essere sostituita da un’attestazione di idoneità rilasciata da uno degli enti tecnici autorizzati.
Dimostrabile il furto della barca – Chi subisce il furto della imbarcazione può ora dimostrarlo ufficialmente, facendolo annotare nei registri marittimi. Sembrerà strano, ma finora questa possibilità non era prevista e il malcapitato ne risultava proprietario “ a vita”, anche da un punto di vista fiscale. L’annotazione della perdita di possesso per furto, ora interrompe qualsiasi obbligo di tipo amministrativo o tributario dell’armatore. Si ottiene presentando all’ufficio di iscrizione dell’unità una copia della denuncia del furto e riconsegnando la Licenza di Navigazione. In caso di ritrono in possesso della barca, il proprietario deve chiedere una nuova Licenza di Navigazione.
Navigazione senza limiti nelle acque interne – Le abilitazioni per navigare in mare e nei laghi rimangono invariate, Una piccola, ma sostanziale, modifica riguarda l’abilitazione alla navigazione “fino a 6 miglia dalla costa”, per le imbarcazioni senza marcatura “CE”, cui ora è abbinata anche la dicitura “senza alcun limite nelle acque interne”.
Torna il collaudo per il Vhf in concessione – E’ stato ripristinato l’obbligo di collaudo per chi utilizza il Vhf (o altro apparecchio radio) per servizio di corrispondenza pubblica; in pratica, per chi sottoscrive l’abbonamento telefonico con le società Telecom o Telemar. In compenso è stato introdotto un limite massimo di tempo entro il quale gli Ispettorati Territoriali del ministero delle Comunicazioni devono rilasciare le Licenze di Esercizio per il Vhf installato sui natanti: 45 giorni dalla richiesta. Tempi certi anche per il Certificato Limitato di Radiotelefonista (il “patentino”): il suo rilascio deve avvenire entro 20 giorni dalla presentazione della documentazione.
Persone trasportabili secondo la categoria “CE” – Il numero massimo di persone trasportabili è stabilito in fase di omologazione dello scafo e annotato al momento dell’iscrizione sulla licenza di navigazione.
Tre patenti nautiche – Le patenti nautiche da due diventano tre. Oltre quella che abilita al “comando e alla condotta di natanti e imbarcazioni da diporto” e quella che abilita al “comando delle navi da diporto”, è stata introdotta la patente per la “direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto”. Un tipo di abilitazione creato per i disabili, che sarà operativa solo quando uscirà un apposito regolamento.
Acquascooter con la patente – istituito l’obbligo di patente per condurre gli acquascooter
Acque interne – Per le imbarcazioni (oltre 10m.) che navigano nelle acque interne arriva l’obbligo di immatricolazione. Finora, infatti, questi scafi erano stati equiparati ai natanti, evitando la registrazione. Il nuovo Codice consente ai proprietari delle imbarcazioni 90 giorni di tempo (dalla data di entrata un vigore della legge) per l’iscrizione nei registri. Chi non è in possesso del titolo di proprietà, necessario per l’immatricolazione, può presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata, unita alla dichiarazione che la barca ha navigato esclusivamente nelle acque interne.
Ricordiamo, infine, che le disposizioni citate finora sono esecutive, anche se probabilmente l’amministrazione compilerà una o più circolari esplicative per uniformare l’applicazione delle nuove norme.