Disciplina
dello sci nautico
D.M.
26-1-1960 n.105
(G.U.
4-2-1960, n. 29)
IL
MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
Visti gli artt.
30, 36 e seguenti del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo
1942, n. 327;
Visti gli artt.
5 e seguenti del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione
approvato con
Ritenuta
l'opportunità di stabilire le modalità di esercizio dello sci nautico eseguito
con motoscafi ed
Sentita la
Federazione italiana dello sci nautico;
Decreta:
Art. 1.
L'esercizio
dello sci nautico è consentito in ore diurne con tempo favorevole e mare calmo
nelle acque
marittime
situate ad oltre duecento metri dalla linea batimetrica di 1360 antistante le
spiagge e ad oltre cento
Art. 2.
L'esercizio
dello sci nautico deve essere effettuato sotto l'osservanza delle seguenti
condizioni:
a. i conduttori
di natanti muniti di motore entrobordo e fuoribordo devono essere abilitati alla
condotta dei
b. tali
conduttori dovranno essere sempre assistiti da altra persona esperta nel nuoto;
c. i natanti
devono essere muniti di un sistema di aggancio e rimorchio e di ampio specchio
retrovisore
d. durante le
varie fasi dell'esercizio la distanza fra il mezzo e lo sciatore nautico non
deve mai essere
e. la partenza
e il recupero dello sciatore nautico devono avvenire soltanto nelle acque libere
da bagnanti e
f. la distanza
laterale di sicurezza di un battello trainante uno sciatore e gli altri natanti
deve essere
g. è vietato a
qualsiasi imbarcazione a motore seguire, nella scia o a distanza inferiore a
quella di
h. nelle zone
di mare antistante le spiagge, ove non esistono i campi o i corridoi di lancio
di cui all'art.6, la
i. i mezzi
nautici devono inoltre essere muniti di dispositivo per l'inversione della
marcia e per la messa in
l. i mezzi
nautici devono essere inoltre dotati di una adeguata cassetta di pronto
soccorso, per ogni
Art. 3.
L'esercizio
dello sci nautico può essere effettuato:
a. per conto
proprio;
b. da società
sportive, enti balneari, scuole di sci nautico ed altri sodalizi nautici;
c. per conto di
terzi, mediante motoscafi ed imbarcazioni noleggiate al pubblico.
Art. 4.
L'esercizio
dello sci nautico per conto proprio è consentito subordinatamente
all'osservanza delle
105 modificato
con D.M. 15-7-1974 (G.U. 30-10-1974, n. 283).
Art. 5.
Le società
sportive, gli enti balneari, le scuole di sci nautico e gli altri sodalizi
nautici che intendono
Tali impianti
non possono farsi lungo le rotte di accesso ai porti ed all'imboccatura degli
stessi, nei
Art. 6.
Le Capitanerie
di Porto sono tenute inoltre ad accertare che, a cura delle Aziende di
soggiorno,
Analoghi
segnalamenti devono rendere visibili a distanza i corridoi di lancio, i campi di
slalom, i
E' vietato alle
persone e alle imbarcazioni non autorizzate dagli Enti esercenti gli impianti di
cui al
Apposite luci
devono segnalare in ore notturne i trampolini.
Art. 7.
Oltre alle
norme di sicurezza riportate nei precedenti artt. 1 e 2, le scuole di sci
nautico devono attenersi
a. i motoscafi
e le imbarcazioni-scuola devono essere equipaggiati da un conduttore abilitato e
da un
b. le scuole di
sci nautico, comunque costituite e gestite devono essere regolarmente
riconosciute dalla
c. dette scuole
non possono impiegare personale istruttore che non risulti debitamente abilitato
Art. 8
Speciali
deroghe alle distanze di cui agli artt. 1 e 2 potranno sempre essere concesse
dai Capi dei
Tali
deroghe potranno essere estese ad altri sodalizi sportivi in caso di
manifestazioni debitamente
I limiti di
distanza previsti dall'art. 1 potranno essere aumentati, per motivi di sicurezza
con ordinanza
Art. 9.
L'esercizio
dello sci nautico per conto di terzi in acque marittime deve essere
esclusivamente esercitato
Art. 10.
L'autorizzazione
di cui sopra viene rilasciata dalla Capitaneria di Porto competente. Il
richiedente deve
a. gli elementi
di individuazione dei natanti che intende adibire al servizio, con la
indicazione delle
b. il proprio
domicilio;
c. la località
nella quale viene svolto il servizi
Art. 11.
Gli estremi
della autorizzazione devono essere annotati a cura della Capitaneria di Porto
competente
Art. 12.
Il servizio
deve essere gestito sotto la personale responsabilità del titolare
dell'autorizzazione, il quale
Le relative
tariffe devono essere approvate dalle Capitanerie di Porto competenti, sentita
la Federazione
Il natante
impiegato deve essere coperto da assicurazione per responsabilità civile verso
terzi.
Art. 13.
Le norme
anzidette devono a cura delle Capitanerie di Porto, essere portate a conoscenza
dei
Copia del
decreto stesso deve essere tenuta affissa in permanenza nei luoghi pubblici
frequentati da