LA PATENTE NAUTICA
La
normativa sulle patenti nautiche ha subito vari aggiornamenti fino all'ultimo
che comporta una unica patente nautica senza limite per vela e motore e un'altra
entro le 12 miglia dalla costa sempre per vela e motore. L'interessato può
chiedere che la sua patente sia limitata alla sola condotta di unità a motore,
sia senza limiti che entro le 12 miglia. In questo caso l'esame escluderà tutte
le parti teoriche e pratiche relative alla condotta delle unità a vela. Le
vecchie patenti vengono convertite alle nuove categorie in fase di revisione
(ogni 10 anni ridotti
a 5 per chi ha superato i 60 anni di età) o su richiesta degli interessati. Le
vecchie patenti entro 6 miglia sono automaticamente estese alla nuova fascia
entro le 12 miglia.
La
patente nautica è obbligatoria per:
·
La
navigazione con natante e imbarcazioni nelle acque interne e nelle acque
marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo sia
installato un motore
con potenza superiore a 30 kW o a 40.8 Cv
·
Tutte le
unità in navigazione oltre le sei miglia dalla costa,
indipendentemente dalla motorizzazione.
· Quando si
effettua lo sci nautico
E' stato chiarito anche con
apposite sentenze che chi è alla condotta di un'imbarcazione dove è richiesta
la patente non deve necessariamente avere la patente se a bordo esiste chi ha il
documento in regola e si assume la responsabilità della navigazione. In
sostanza, reggere il timone non significa di per sé essere il comandante
dell'imbarcazione e quindi non comporta obbligo di patente se a bordo c'è un
comandante patentato di fatto responsabile della navigazione.
Per le operazioni di conseguimento, convalida, rinnovo, sostituzione, smarrimento, cambio di residenza relativi alla patente nautica, l'amministrazione ha previsto un modello unico che riporta, per ogni richiesta, le procedure da eseguire ed i documenti da presentare.Per scaricare il modello unico clicca qui.
Non sono previste patenti nautiche speciali per portatori di handicap. Il Regolamento per la patente nautica n. 431/97 in questi casi prevede che l'accertamento dei requisiti fisici o psichici sia demandato alle commissioni mediche locali, costituite in ogni Provincia presso le unità sanitaria locali. Le commissioni in relazione al tipo di handicap possono proporre termini ridotti di validità per la patente in relazione al tipo di abilitazione richiesta.
La legge prevede una serie di sanzioni per la conduzione “irregolare” delle unità da diporto. Se non si dispone della patente obbligatoria, la multa prevista è compresa tra i 2.066 euro a 8.263 euro; la stessa sanzione si applica a chi assume o ritiene il comando o la condotta di un’unità da diporto senza la prescritta abilitazione, perché, revocata o non rinnovata per mancanza di requisiti. Se, invece, la patente è solamente scaduta, la multa si riduce ad un importo compreso tra 207 euro a 1.033 euro.