TASSA SULLE BARCHE

 

 

Ci siamo, dopo mesi di annunci e ritocchi legislativi, dal 1° maggio scatta la nuova gabella sulle barche da diporto. I possessori di imbarcazioni di lunghezza superiore a 10 metri, residenti in Italia, devono pagare entro il prossimo 31 maggio la tassa annuale sulle unità da diporto, introdotta dal decreto salva Italia e poi modificata dal decreto liberalizzazioni lo scorso 24 marzo 2012.

 

La tassa si riferisce al periodo 1.5.2012 – 30.4.2012.

 

Soggetti tenuti al versamento della tassa sono tutti i proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, utilizzatori a titolo di locazione finanziaria (per la durata della stessa), laddove residenti nel territorio dello Stato, nonché stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, di unità da diporto.
La tassa deve essere pagata anche se la barca è messa in secco; con la conversione in legge del D.l. 1/2012, infatti, è stata eliminata la disposizione che prevedeva l’esclusione dal pagamento per le unità che si fossero trovate in un’area di rimessaggio e limitatamente ai giorni di effettiva permanenza in rimessaggio.

 

Sono escluse dalla tassa, le barche che presentano una delle seguenti caratteristiche:

 

 

 

Gli importi della tassa sono rapportati alla lunghezza dello scafo:


La tassa è ridotta della metà:

La tassa è ridotta:

Tali periodi decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione

 

 

Il versamento dovrà essere effettuato con Modello F24 elementi identificativi, utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 39/E del 24.04.2012.

All’interno del modello “F24 con elementi identificativi” occorre indicare:

I soggetti che non possono pagare con mod. F24, possono versare l’importo dovuto con bonifico in “Euro”, a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1222, indicando:

 

 

 

La tassa si riferisce al periodo 1° maggio – 30 aprile dell’anno successivo, e il suo versamento va effettuato entro il 31.05 di ciascun anno.
Qualora il presupposto per l’applicazione della tassa si verifichi successivamente al 1° maggio, il versamento è effettuato entro la fine del mese successivo al verificarsi del presupposto stesso.
Per i contratti di locazione (art. 16 comma 7 del D.l. 201/2011) per i quali la tassa è dovuta dall’utilizzatore per la durata del contratto, la tassa è determinata rapportandola a giorni effettivi, e va versata entro il giorno antecedente la data di inizio del periodo di durata del contratto ove questo sia di durata inferiore al periodo 1.5-30.04 dell’anno successivo.