TASSA SULLE BARCHE

Ci siamo, dopo
mesi di annunci e ritocchi legislativi, dal 1° maggio scatta la nuova gabella
sulle barche da diporto. I possessori di imbarcazioni di lunghezza superiore
a 10 metri, residenti in Italia, devono pagare entro il prossimo 31
maggio la tassa annuale sulle unità da diporto, introdotta dal decreto salva
Italia e poi modificata dal decreto liberalizzazioni lo scorso 24 marzo 2012.
La tassa si
riferisce al periodo 1.5.2012 – 30.4.2012.
Soggetti
tenuti al versamento della tassa sono
tutti i proprietari, usufruttuari,
acquirenti con patto di riservato dominio, utilizzatori a titolo di
locazione finanziaria (per la durata della stessa), laddove residenti nel
territorio dello Stato, nonché stabili organizzazioni in Italia di soggetti
non residenti, di unità da diporto.
La tassa deve essere pagata anche se la barca è messa in secco; con la
conversione in legge del D.l. 1/2012, infatti, è stata eliminata la disposizione
che prevedeva l’esclusione dal pagamento per le unità che si fossero trovate in
un’area di rimessaggio e limitatamente ai giorni di effettiva permanenza in
rimessaggio.
Sono
escluse dalla tassa, le barche che presentano una delle seguenti
caratteristiche:
-
primo anno di
immatricolazione;
-
lunghezza inferiore a
10 metri;
-
proprietà o in uso allo
Stato o ad altri Enti pubblici;
-
obbligatorie di
salvataggio;
-
battelli di servizio
purché indichino l’unità da diporto al cui servizio sono posti;
-
in uso ai soggetti
portatori di handicap (art. 3 L. 104/1992), affetti da patologie che
richiedono l'utilizzo permanente delle medesime;
-
con bandiera italiana
ma in possesso di soggetti esteri;
-
posseduti e utilizzate
da enti e associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza
sanitaria e pronto soccorso;
-
nuove con targa di
prova nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, del
manutentore o del distributore;
-
usate ritirate dai
cantieri costruttori o distributori con mandato di vendita e in attesa del
perfezionamento dell’atto;
-
rinvenienti da
contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza
dell’utilizzatore;
-
bene strumentale di
aziende di locazione e noleggio;
-
possedute da soggetti
non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia (sempre che il
loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia).
Gli
importi della tassa sono rapportati alla lunghezza dello scafo:
-
800 €, da
10,1 a 12 metri;
-
1.160 €, da
12,01 a 14 metri;
-
1.740 €, da
14,01 a 17 metri;
-
2.600 €, da
17,01 a 20 metri;
-
4.400 €, da
20,01 a 24 metri;
-
7.800 €, da
24,01 a 34 metri;
-
12.500 €, da
34,01 a 44 metri;
-
16.000 €, da
44,01 a 54 metri;
-
21.500 €, da
54,01 a 64 metri;
-
25.000 €,
superiore a 64 metri.
La tassa è ridotta della metà:
-
per le unità con scafo
di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari
residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati
nelle isole minori e nella Laguna di Venezia;
-
per le unità a vela con
motore ausiliario il cui rapporto fra superficie velica e
potenza del motore espresso in kw non sia inferiore a 0,5.
La tassa è
ridotta:
-
del 15%, dopo
5 anni dalla data di costruzione;
-
del 30%,
dopo 10 anni dalla data di costruzione;
-
del 45%,
dopo 15 anni dalla data di costruzione.
Tali periodi decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di
costruzione
Il
versamento dovrà essere effettuato con Modello F24 elementi
identificativi, utilizzando i codici tributo istituiti con la
risoluzione n. 39/E del 24.04.2012.
-
3370
tassa sulle unità da diporto;
-
8936
sanzione per tassa sulle unità da diporto;
-
1931
interessi per tassa sulle unità da diporto.
All’interno del modello “F24 con elementi identificativi” occorre indicare:
-
nella sezione
“Contribuente”, i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto
versante;
-
nella sezione
“Erario ed altro”, in corrispondenza degli importi a debito versati:
-
la
lettera R nel campo “tipo”;
-
il
codice identificativo dell’unità da diporto nel campo “elementi
identificativi”;
-
il
giorno di inizio del contratto, giorno e mese di fine periodo del
contratto (formato GGGGMM) e il codice identificativo dell’unità da
diporto, nel campo “elementi identificativi” nel caso di
contratti di cui all’art. 16 comma 7 del D.l. 201/2011;
-
il
codice tributo nel campo “codice”;
-
l’anno di decorrenza (in formato AAAA)della tassa nel campo “anno di
riferimento”. Esempio: 1.5.2012-30.04.2013, indicare 2012.
I soggetti
che non possono pagare con mod. F24, possono versare l’importo dovuto con
bonifico in “Euro”, a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 –
Capitolo 1222, indicando:
-
codice BIC:
BITAITRRENT;
-
causale del bonifico:
generalità del soggetto tenuto al versamento della tassa annuale,
identificativo (sigla di iscrizione) dell’unità da diporto, codice tributo e
periodo di riferimento;
-
IBAN:
IT15Y0100003245348008122200, pubblicato sul sito internet della Ragioneria
Generale dello Stato – Ministero dell’Economia e delle finanze
www.rgs.mef.gov.it
La tassa
si riferisce al periodo 1° maggio – 30 aprile dell’anno successivo,
e il suo versamento va effettuato entro il 31.05 di ciascun anno.
Qualora il presupposto per l’applicazione della tassa si verifichi
successivamente al 1° maggio, il versamento è effettuato entro la fine del mese
successivo al verificarsi del presupposto stesso.
Per i contratti di locazione (art. 16 comma 7 del D.l. 201/2011) per i
quali la tassa è dovuta dall’utilizzatore per la durata del contratto, la
tassa è determinata rapportandola a giorni effettivi, e va versata entro il
giorno antecedente la data di inizio del periodo di durata del contratto ove
questo sia di durata inferiore al periodo 1.5-30.04 dell’anno successivo.